Art.
7
Possono diventare soci dell'UGAI i Garden Club e gli enti e le associazioni
svolgenti attività similari, che operino nell'ambito delle seguenti
finalità:
- raggruppare quanti amano la natura;
- diffondere il giardinaggio e la cultura botanica;
- suscitare amore ed interesse al patrimonio naturale ed operare per la
sua salvaguardia.
Essi debbono essere statutariamente apolitici e debbono escludere fini di
lucro, attività commerciali e comunque remunerative.
Art.
8
I soci possono essere:
- effettivi, se associazioni legalmente costituite con atto notarile,
scrittura privata autenticata o registrata;
- onorari, se istituzioni varie, operanti in campo naturalistico, che
manifestino simpatia ed interesse all'attività UGAI. Questi sono
nominati dall'Assemblea su proposta della Presidenza senza l'obbligo di
oneri sociali.
Art.
9
Per diventare soci effettivi occorre inviare alla Presidenza UGAI:
- domanda di ammissione;
- stralcio del verbale dell'Assemblea che ha deliberato l'adesione;
- copia del proprio statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico, della
scrittura privata autenticata o registrata;
- eventuale copia dell'atto notarile di costituzione.
Art.
10
È dovere dei soci UGAI:
- impegnarsi nella scrupolosa osservanza dello statuto;
- trasmettere tempestivamente il testo di eventuali variazioni del proprio
statuto;
- versare le quote stabilite dall'Assemblea.
Art.
11
Si perde la qualifica di socio per scioglimento dell'UGAI, per dimissioni
o per decadenza. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea con
voto segreto, sentito il socio interessato, quando:
- non siano osservate le prescrizioni dell'art. 10;
- vi sia un comportamento dannoso all'UGAI.
Chiunque cessi di appartenere all'UGAI per qualsiasi motivo, non ha diritto
ad alcun rimborso o restituzione.
|